Art. 2.

  La  Sezione  autonoma  per  l'esercizio  del  credito alberghiero e
turistico e' posta, sotto la vigilanza, del Ministero dell tesoro.
  Al  predetto  Ministero  spetta  di  diritto  la designazione di un
sindaco  effettivo  e  di  uno supplente nel Collegio sindacale della
sezione.
  Il   sindaco  designato  dal  Ministero  del  tesoro  controlla  la
creazione, il sorteggio e l'annullamento delle obbligazioni, le quali
debbono essere munite della sua firma.