Art. 2. La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico e' posta, sotto la vigilanza, del Ministero dell tesoro. Al predetto Ministero spetta di diritto la designazione di un sindaco effettivo e di uno supplente nel Collegio sindacale della sezione. Il sindaco designato dal Ministero del tesoro controlla la creazione, il sorteggio e l'annullamento delle obbligazioni, le quali debbono essere munite della sua firma.