Art. 3. I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, nonche' quelli previsti dal numero 1, art. 1, del presente decreto, non potranno superare complessivamente il 50% del costo dalle nuove costruzioni o ampliamenti, compreso il valore dell'area e degli impianti fissi correlativi, piu' il 25% del costo del nuovo arredamento. I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al numero 2, art. 1, del presente decreto, non potranno superare il 50% del valore cauzionale degli immobili che rientrano nelle attivita' della ditta. Peraltro, sia i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, sia quelli previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto, potranno eccedere la misura rispettivamente prevista nei due commi precedenti, qualora lo consenta la garanzia principale o concorrano adeguate garanzie supplementari, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito fondiario.