Art. 3.

  I  mutui  da accordarsi per gli scopi di cui al R. decreto-legge 12
agosto  1937,  n. 1561, nonche' quelli previsti dal numero 1, art. 1,
del  presente  decreto, non potranno superare complessivamente il 50%
del  costo  dalle nuove costruzioni o ampliamenti, compreso il valore
dell'area  e  degli impianti fissi correlativi, piu' il 25% del costo
del nuovo arredamento.
  I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al numero 2, art. 1, del
presente  decreto, non potranno superare il 50% del valore cauzionale
degli immobili che rientrano nelle attivita' della ditta.
  Peraltro, sia i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937,
n.  1561,  sia  quelli  previsti  dai  numeri  1  e 2 dell'art. 1 del
presente   decreto,   potranno  eccedere  la  misura  rispettivamente
prevista  nei  due  commi precedenti, qualora lo consenta la garanzia
principale  o  concorrano  adeguate  garanzie supplementari, ai sensi
delle disposizioni di legge sul credito fondiario.