Art. 4. Il Ministero del tesoro stabilira' il saggio massimo di interesse dei mutui e delle corrispondenti obbligazioni. L'organo amministrativo della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a tal fine designato nello statuto della Sezione stessa, stabilira' il saggio di interesse dei mutui, il compenso annuo dovuto alla predetta Sezione per diritti di commissione e spese di amministrazione, nonche' il periodo di durata dei mutui. Sara', invece, concordata di volta in volta, fra la Sezione e i mutuatari, la forma di erogazione dei mutui, e, quando il mutuo sia pagato in contanti, la misura, nonche' le modalita' di pagamento della speciale provvigione dovuta dai mutuatari alla Sezione per eventuali perdite nei collocamento delle obbligazioni.