Art. 4.

  Il  Ministero  del tesoro stabilira' il saggio massimo di interesse
dei mutui e delle corrispondenti obbligazioni.
  L'organo  amministrativo della Sezione autonoma per l'esercizio del
credito  alberghiero  e turistico, a tal fine designato nello statuto
della Sezione stessa, stabilira' il saggio di interesse dei mutui, il
compenso   annuo   dovuto   alla  predetta  Sezione  per  diritti  di
commissione  e spese di amministrazione, nonche' il periodo di durata
dei mutui.
  Sara',  invece,  concordata  di  volta in volta, fra la Sezione e i
mutuatari,  la  forma di erogazione dei mutui, e, quando il mutuo sia
pagato  in  contanti,  la  misura,  nonche' le modalita' di pagamento
della  speciale  provvigione  dovuta  dai  mutuatari alla Sezione per
eventuali perdite nei collocamento delle obbligazioni.