Art. 5.

  I  mutui  dovranno  essere rimborsati nel periodo prestabilito, non
eccedente  in  ogni  caso  la durata massima consentita dalle vigenti
disposizioni  sul credito fondiario, con il sistema dell'ammortamento
graduale,   mediante,   semestralita'   costanti,  comprensive  degli
interessi,  dei  diritti  di commissione e di amministrazione, di una
quota  per  il  rimborso  del  capitale  e  dell'importo  dei diritti
erariali.
  Ove  il  pagamento della speciale provvigione, convenuta a compenso
di  eventuali  perdite  per  il  collocamento delle obbligazioni, sia
stato  differito,  le  semestralita' costanti comprenderanno anche la
quota della provvigione stessa, commisurata alla durata del mutuo.