Art. 5. I mutui dovranno essere rimborsati nel periodo prestabilito, non eccedente in ogni caso la durata massima consentita dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con il sistema dell'ammortamento graduale, mediante, semestralita' costanti, comprensive degli interessi, dei diritti di commissione e di amministrazione, di una quota per il rimborso del capitale e dell'importo dei diritti erariali. Ove il pagamento della speciale provvigione, convenuta a compenso di eventuali perdite per il collocamento delle obbligazioni, sia stato differito, le semestralita' costanti comprenderanno anche la quota della provvigione stessa, commisurata alla durata del mutuo.