Art. 6.

  Qualora sia stata accordata la quota di concorso dello Stato di cui
al  numero  2,  art. 1, del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n.
452,  questa sara' corrisposta durante il periodo di ammortamento del
mutuo,  alla  scadenza  di  ciascuna semestralita', direttamente alla
Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico,
a  carico  degli  appositi  stanziamenti  disposti  nel  bilancio del
Ministero competente.
  Il mutuatario e' tenuto pero' a corrispondere alla Sezione suddetta
l'intera  semestralita'  dovuta  per  l'estinzione  del  mutuo,  alle
rispettive  scadenze,  salvo il suo diritto ad ottenere dalla Sezione
stessa il rimborso della quota di concorso versata dallo Stato.