Art. 6. Qualora sia stata accordata la quota di concorso dello Stato di cui al numero 2, art. 1, del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, questa sara' corrisposta durante il periodo di ammortamento del mutuo, alla scadenza di ciascuna semestralita', direttamente alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a carico degli appositi stanziamenti disposti nel bilancio del Ministero competente. Il mutuatario e' tenuto pero' a corrispondere alla Sezione suddetta l'intera semestralita' dovuta per l'estinzione del mutuo, alle rispettive scadenze, salvo il suo diritto ad ottenere dalla Sezione stessa il rimborso della quota di concorso versata dallo Stato.