Art. 8. La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potra' creare ed emettere proprie obbligazioni in misura corrispondente ai mutui concessi, fino ad un ammontare nominale massimo di dieci volte il proprio capitale versato e le riserve. Le obbligazioni, del valore nominale di L. 500 ciascuna, saranno emesse in titoli unitari o multipli e potranno essere al portatore o nominative e, queste ultime, anche con cedola al portatore.