Art. 8.

  La  Sezione  autonoma  per  l'esercizio  del  credito alberghiero e
turistico  potra'  creare  ed emettere proprie obbligazioni in misura
corrispondente  ai  mutui  concessi,  fino  ad  un ammontare nominale
massimo di dieci volte il proprio capitale versato e le riserve.
  Le  obbligazioni,  del  valore nominale di L. 500 ciascuna, saranno
emesse  in titoli unitari o multipli e potranno essere al portatore o
nominative e, queste ultime, anche con cedola al portatore.