UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella
legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;
  Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella
legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;
  Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella
legge 9 gennaio 1936, n. 202;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per i trasporti
d'intesa con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Alle  disposizioni  sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie  dello  Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925,
n.  405,  convertito  nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive
modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n.
1616,  convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive
modificazioni,   vengono   apportate  le  modifiche  specificate  nel
seguente art. 2.
  Nell'articolo  stesso  viene  fatto  riferimento  ai  capi  ed agli
articoli   relativi  alle  predette  "Disposizioni  sulle  competenze
accessorie".