UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella
legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella
legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella
legge 9 gennaio 1936, n. 202;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti
d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925,
n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive
modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n.
1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive
modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel
seguente art. 2.
Nell'articolo stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli
articoli relativi alle predette "Disposizioni sulle competenze
accessorie".