Art. 2.
CAPO III. - Soprassoldo di localita'.
Art. 26. - I soprassoldi mensili stabiliti al punto a) per le
stazioni internazionali di confine e localita' e linee comprese tra
le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto
indicata:
--------------------------------------------------------------------|
| Al personale dei gradi |
LOCALITA' |-----------------------------------|
| 9° e superiori | 10° ed inferiori |
--------------------------------------------------------------------|
| Lire | Lire |
| | |
In territorio estero............| 400 | 300 |
| | |
In territorio nazionale.........| 200 | 150 |
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 27. - I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.
CAPO IV - Indennita' di malaria.
Art. 29. - Il primo comma e sostituito dal seguente:
"L'indennita' di malaria corrisposta agli agenti:".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"b) che in dette localita' prestano servizio per un periodo
continuativo di almeno otto ore".
Art. 30. - La misura giornaliera dell'indennita' di malaria e'
elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.
Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede
in localita' di malaria grave, e' elevato a L. 5 per ciascun figlio
convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.
Dopo l'ultimo comma aggiungere:
"Fino a quando non sara' ripresa la distribuzione gratuita dei
prodotti antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
potra' aumentare opportunamente l'indennita' di malaria ed il
supplemento giornaliero, fino a raggiungere al massimo il doppio
delle misure suindicate".
Art. 32. - E' sostituito dal seguente:
"Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e
di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in
localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle
proprie mansioni, attraversano localita' malariche, e' corrisposta
l'indennita' di malaria lieve oppure grave a seconda della localita'
malarica attraversata: qualora nello stesso periodo di 24 ore agli
agenti stessi attraversino localita' sia di malaria lieve che di
malaria grave, viene loro corrisposta l'indennita' prevista per
quest'ultima localita'.
"Agli agenti di cui sopra residenti in localita' di malaria lieve
per i giorni in cui nell'espletamento delle proprie mansioni
attraversano localita' di malaria grave, viene corrisposta
l'indennita' spettante per quest'ultima localita' in luogo di quella
prevista per la localita' di residenza.
"Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente
gli agenti e non le persone di famiglia.
"L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al
personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel
presente articolo".
CAPO V. - Alloggi e compensi per alloggi.
Art. 33. - Il quarto comma e' sostituito dai seguenti e la tabella
relativa e' pure sostituita da quella sotto riportata:
"La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla
seguente tabella:
"La trattenuta e' da praticare per ciascun vano utile di cui si
compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il
compenso e' invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.
--------------------------------------------------------------------
| Trat- | Com-
QUALIFICA | tenute | penso
| Lire | Lire
--------------------------------------------------------------------
I. - STAZIONI | |
| |
Capi stazione superiori, principali e di | |
1° classe................................... | 72 | 300
Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a.p. | 54 | 225
Sottocapi assegnati in via permanente alle | |
funzioni di movimentista.................... | 45 | 150
Deviatori capi e capi squadra deviatori....... | 38 | 120
Deviatori..................................... | 30 | 100
| |
| |
II. - DEPOSITI LOCOMOTIVE | |
| |
Capi deposito superiori, principali e di | |
1ª classe................................... | 72 | 300
Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. | |
e di 3ª classe; i macchinisti di 1ª e 2ª | |
classe assegnati in via permanente alle | |
funzioni di capo deposito................... | 54 | 225
| |
| |
III. - LINEA | |
| |
Sorveglianti della linea di la classe, | |
sorveglianti della linea e capi squadra | |
cantonieri.................................. | 30 | 120
Guardiani a p. e cantonieri................... | 23 | 70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a | |
famiglie di agenti ferroviari aventi | |
alloggio nei locali dell'Amministrazione | |
alle condizioni di cui al presente capo......| 15 | 6
| |
| |
IV. - IMPIANTI ELETTRICI | |
E DI SEGNALAMENTO | |
| |
Capi tecnici di 3ª classe a. p, di 3ª classe | |
e sottocapi tecnici addetti alle | |
sottostazioni di trasformazione, alla | |
manutenzione degli apparati centrali, di | |
segnalamento e di blocco, nonche' delle linee | |
elettriche e di quelle di segnalamento, | |
telegrafiche, telefoniche e di illuminazione.| 54 | 225
Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai | |
addetti come sopra.......................... | 38 | 120
"Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano
alloggi situati in citta' con almeno 100.000 abitanti.
"Per citta' con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:
"... del 10% per alloggi situati in Comune con popolazione
compresa fra 50.000 a 99.999 abitanti;
"del 20% per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore
a 50.000 abitanti".
Art. 34. - Il primo comma e' modificato come segue:
"Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati
dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di
cui all'art. 33, puo' essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:
a) manovratori, capi e capi squadra manovratori;
b) manovratori.
"Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito
nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i
deviatori, rispettivamente".
CAPO VI. - Compenso per lavoro straordinario e cottimi.
Art. 37. - L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 39. - E' sostituito dal seguente:
"Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata
lavorativa e' fissato un compenso la cui misura non puo' superare per
ciascun grado la retribuzione media ordinaria rapportata ad ora,
aumentata del dieci per cento. Detto compenso aumentato del venti per
cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22
alle ore 5 e nei giorni festivi.
"La retribuzione media ordinaria e' data per ciascun grado dalla
media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado
stesso, aumentata del 75 per cento della misura base dell'indennita'
di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con
esclusione di qualsiasi altra competenza.
"Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure
nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:
a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai
treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai
capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto
titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze
accessorie stabilite per detto personale;
b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre
allo stipendio speciali competenze che stiano a compensarli anche
dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;
c) agli agenti in missione.
"In via eccezionale, previa autorizzazione del direttore
generale, il compenso in questione potra' essere corrisposto agli
agenti in missione:
1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che danno prestazioni
straordinarie debitamente autorizzate;
2) che sostituiscono altri agenti per i quali erano state
autorizzate prestazioni straordinarie;
3) comandati in servizio con i carri soccorso;
4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc., sempreche'
sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma
dell'art. 38".
CAPO VII. - Soprassoldo per servizio notturno.
Art. 41. - Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti
dal seguente comma:
"Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5 e'
corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei
disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8
per la prima categoria e di L. 4 per la seconda".
La dizione del terzo comma:
"Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto
fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni", e' annullata.
Dopo l'ultimo comma aggiungere:
"Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che
presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo
all'indennita' di pernottazione di cui all'art. 82".
CAPO VIII. - Competenze speciali del personale di macchina.
Art. 42. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente:
"Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio
nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle
automotrici od elettromotrici e' corrisposta una indennita' di L. 12
al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su
locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio sul
locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici.
"Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto
anche:
a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in
partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i
treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi
particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di
automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unita'
presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la
durata del periodo accessorio sara' fissata dal direttore generale,
su proposta del capo del servizio. Cosi' pure nel case speciale di
grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che
in arrivo, puo' essere alimentata nella misura da stabilirsi dal
direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere
conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con
la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;
b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della
residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale
appartiene;
c) dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non
siano imputabili agli agenti interessati.
"Il premio viene inoltre corrisposto:
1) per due terzi del tempo impiegato:
nell'effettuazione dei treni materiali;
nei servizi locali, cioe' quelli effettuati con treni e
locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa localita' o
considerati tali per decisione del direttore generale;
nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in
arrivo con i treni;
nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di
macchina;
2) per meta' del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori
servizio;.
3) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva
inattiva o disponibilita' in deposito.
"Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del
premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro
esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno
materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno
stesso al ritorno.
"Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo
indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente
e' aumentata del 60% agli effetti del premio".
Art. 43. - Indennita' di pernottazione. - E' sostituito dal
seguente:
"Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5,
queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di
macchina, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa
l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario
e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le
operazioni accessorie, calcolato come al comma sub a) dell'art. 42.
"L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non
spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta".
Art. 44. - Premio di percorrenza. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a
vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per
ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e
di L. 10 all'aiuto macchinista.
"La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla
condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle
elettromotrici e' stabilita caso per caso dal direttore generale
entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per
il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista".
Art. 45. - Diaria. - E' sostituito dal seguente: .il4; "Al
personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per
servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e'
stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennita' di
trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:
2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla
residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;
4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla
residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;
diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla
residenza di ventiquattro ore".
Art. 46. - Premio di economia.
1° comma - Le parole "ai macchinisti di 1ª classe macchinisti e ai
fuochisti addetti" sono sostituite dalle seguenti: "al personale di
macchina addetto".
2° comma - La parola "fuochisti" e' sostituita dalle parole "aiuto
macchinisti".
3° comma - La parola "fuochista" e' sostituita dalle parole "aiuto
macchinista".
5° comma - Le parole "ai macchinisti e assistenti addetti" sono
sostituite con le parole "al personale di macchina addetto".
Art. 47. - Soprassoldo per servizio in galleria.
1° comma - Le parole "in misura non superiore a L. 0,80 al
macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista"
sono sostituite dalle seguenti:
"in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per
l'aiuto macchinista".
Art. 48. - Locomotive di manovra condotte da un solo agente. - E'
sostituito dal seguente:
"L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di
altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di
lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni".
Art. 49. - Servizi speciali. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi
speciali ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un
compenso globale la cui misura e' stabilita dal direttore generale,
su proposta del capo del Servizio".
CAPO IX. - Competenze speciali del personale di scorta ai treni.
Art. 50. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente:
"Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per
servizio di scorta ai treni stessi, e' corrisposto un premio di:
L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 8 al conduttore principale;
L. 7 al conduttore;
L. 6 al frenatore.
"Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:
a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in
partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;
b) dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non
siano imputabili agli agenti interessati.
"Il premio viene inoltre corrisposto:
c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioe'
quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra
stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per
decisione del direttore generale;
d) per meta' del tempo impiegato in residenza nella spunta dei
carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi
comandati fuori servizio;
e) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in
deposito.
"Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per
ora di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro
esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno
materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno
stesso al ritorno.
"Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo
indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente
e' aumentata del 60% agli effetti del premio.
"Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti
dal servizio di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di
scritturazione o simili per cause disciplinari o per temporanea o
definitiva inidoneita' al servizio di scorta".
Art. 51. - E' soppresso e sostituito con il seguente:
"Premio di percorrenza.
"Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per
ogni 100 km. reali di percorso un premio di:
L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 3,50 al conduttore principale;
L. 3 al conduttore;
L. 2,50 al frenatore".
Art. 52. - E' soppresso e sostituito dal seguente:
"Indennita' di pernottazione e di diaria.
"Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22
alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per
servizio di scorta ai treni, e' corrisposta una indennita' di
pernottazione di L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa
l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario
e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le
operazioni accessorie, calcolate come al comma sub a) dell'art. 50.
"L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non
spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.
"Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza
continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del
deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, vieni
corrisposta la diaria dell' indennita' di trasferta, di cui al capo
I, nella seguente misura:
2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla
residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;
4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla
residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;
diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla
residenza di ventiquattro ore".
Art. 53. - Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il
viaggio.
Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura
seguente:
"L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 2,25 al conduttore principale.
L. 2 al conduttore ed al frenatore".
Art. 55. - Soprassoldo per servizio in galleria.
La misura massima, del soprassoldo viene elevata come segue:
"L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 5 al conduttore principale;
L. 4 al conduttore ed al frenatore".
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
"Il soprassoldo e' da corrispondere soltanto agli agenti in
servizio di scorta ai treni con trazione a vapore".
Art. 56. - Scorta dei treni senza bagagliaio.
Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura
minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero
variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
"Il soprassoldo e da corrispondere soltanto agli agenti in servizio
di scorta ai treni con trazione a vapore".
Art. 57. - Il titolo e' sostituito dal seguente:
"Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni
e personale dei treni incaricato di servizi speciali".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi
speciali ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un
compenso globale la cui misura e' caso per caso stabilita dal
direttore generale su proposta del capo del Servizio".
CAPO X. - Premi d'interessamento al servizio.
Art. 58. - Premio di maggior produzione. - E' sostituito dal
seguente:
"Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano
ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere,
individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior
produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50% dello
stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le
disposizioni vigenti.
"Le norme secondo le quali e' da effettuarsi la liquidazione del
premio sono approvate dal direttore generale".
Art. 59. - Premio di interessamento. - E' sostituito dal seguente:
"Agli agenti dei gradi sottoindicati e' assegnato un premio
d'interessamento alla regolarita' ed economia del servizio a ciascuno
affidato.
"La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:
--------------------------------------------------------------------
GRADO | Misura del premio
--------------------------------------------------------------------
1°........................................ | L. 130
2°........................................ | " 115
3°........................................ | " 100
4°........................................ | " 90
5°........................................ | " 80
6°........................................ | " 70
7°........................................ | " 65
8°........................................ | " 60
9°........................................ | " 55
10°........................................ | " 50
11°........................................ | " 45
12°........................................ | " 40
13°........................................ | " 35
14°........................................ | " 30
Guardarobiere | |
Manovale | donna.......| " 20
Art. 60. - Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai
seguenti:
"Di regola il premio e concesso agli agenti non demeritevoli nella
misura prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, pero', il
posto occupato o la responsabilita' ad esso inerenti siano di
eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi
speciali in piu' delle normali attribuzioni, ed infine quando le
condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un
particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado
con cui si verificano le anzidette circostanze, puo' essere elevato
fino al massimo risultante per ciascun grado dalla misura della
tabella suddetta maggiorata del 60% "Le quote di aumento saranno di
regola corrispondenti al 10% del premio normale previsto dalla
tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso".
Dopo l'ultimo comma aggiungere "Sono pure esclusi dal premio
d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali
di cui ai capi VIII, IX e XIII.
"sono inoltre esclusi dal premio i controllori viagganti e gli
agenti in prova".
Art. 61. - E' soppresso.
CAPO XI. - Compensi diversi.
Art. 62. - Gratificazioni.
Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60
milioni.
Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere
concesse dal direttore generale viene elevato a L 5000.
Quello delle gratificazioni la cui facolta' di concessione puo'
essere dal direttore generale deferita ai capi dei servizi ed ai
Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.
Art. 66. - Premi per la scoperta di irregolarita' od abusi nei
trasporti.
Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti;
"Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti
in genere incaricati delle controllare, che scoprono irregolarita',
od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci e'
accordato, in premio una percentuale dell'importo delle somme che
sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe
e' condizioni per i trasporti.
"Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potra'
in nessun caso superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga
stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% dei ripetuto
importo cui il premio effettivamente corrisposto al personale
interessato sara' devoluto all'Opera di previdenza a favore del
personale delle Ferrovie dello Stato;
"Il premio e' limitato al 10% per le irregolarita' riscontrate
nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso puo'
superare il massimo di L. 2000 per irregolarita' od abuso.
"I limiti minimo e massimo della misura del compenso da
corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui
al commi 4° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200".
Art. 67. - Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed
ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria.
I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di
contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati
rispettivamente a L. 5 e L. 50.
Art. 68. - Premi per evitate anormalita' nella circolazione dei
treni.
I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati per i premi da
corrispondere dai capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da
corrispondere dai Comitati di esercizio a L. 500, per ogni
anormalita' evitata.
Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal
direttore generale e' elevato a L. 3000.
Art. 69. - Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi
nei trasporti.
Il limite massimo, di cui al comma 2°, e' elevato a L. 1000 per i
premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da
concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da
approvare dal direttore generale e' elevato a L. 3000.
Art. 71. - Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia. I
limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati
rispettivamente a L. 30 e L. 60.
CAPO XIII. - Competenze speciali del personale addetto al servizio
delle navi traghetto.
Art. 80. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio
nello stretto di Messina viene corrisposto per ogni ora di effettivo
servizio, un premio nella misura appresso indicata:
comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 18
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe....................................................L. 15
ufficiale navale di 2ª classe e di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p, di 3ª classe.................................L. 13
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 10
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L. 8
marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L. 7
marinaio e carbonaio..................................... L. 6"
Il premio per ogni ora di effettivo servizio e' di L. 25 per
l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina,
sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o
superiore alle 3.500 tonnellate".
Il penultimo comma e' modificato come segue:
"Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione computato nel
modo indicato, supera nel mese le 100 ore per agente, la parte
eccedente e' aumentata del 60% agli effetti del premio".
Art. 81. - Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono
sostituiti dai seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo
macchinista di 1ª e 2ª
classe...............................................L. 25
ufficiale navale di 1ª classe
e ufficiale macchinista di 1ªclasse..................L. 20
ufficiale navale di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe
e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe................L. 18
1ª e 2ª nostromo, capo motorista
e motorista di 1ª classe,
capo elettricista, ed elettricista
di 1ª classe.........................................L. 15
motorista,elettricista e carpentiere di 1ª classe....L. 13
marinaio scelto,fuochista e carpentiere..............L. 11
marinaio e carbonaio.................................L. 10"
Art. 82. - E' sostituito dal seguente:
"Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio
nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori
residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore
comprese, e accordata un'indennita' di pernottazione nella misura di
L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa
l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse
secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo
occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al
4° comma dell'articolo 80".
Art. 83. - Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono
sostituiti dai seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 75
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 2ª classe....................................................L. 65
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe...............................L. 55
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 45
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe..........L. 40
marinaio scelto, fuochista e carpentiere....................L. 35
marinaio e carbonaio........................................L. 30
L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"I premi di cui sopra al pari del premio di interessamento di cui
all'art. 60 sono suscettibili di aumento no ad un massimo del 60%.
"Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le
ore 5 al personale e' corrisposto anche il soprassoldo per servizio
notturno di cui all'art. 41".
Art. 85. - E' sostituito dal seguente:
"Al comandante che presti servizio a terra con la carica di
"dirigente nautico" ed al capo macchinista che presti servizio a
terra con la carica di "dirigente tecnico" e' corrisposto, in
sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo
uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura
stabilita per i capi deposito di grado corrispondente".
Art. 86. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti
persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista
di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p.
e 3ª classe: capo motorista e capo elettricista: motorista di 1ª
classe ed elettricista di 1ª, classe; motorista elettricista,
fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio
come timoniere, e' concesso un premio d'interessamento alla economia
del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel
servizio delle navi".
Art. 87. - Le qualifiche del personale e le relative indennita'
sono sostituite dalle seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe..............................................L. 400
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe...................................................L. 380
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p.
e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe
e di 3ª classe a. p. e di 3ª classe............................L. 360
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di
1ª classe, capo elettricista ed elettricista di
2ª classe.....................................................L. 320
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L. 390
marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L. 290
marinaio e carbonaio......................................L. 280
Art. 90. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello
Stretto, spetta il trattamento di indennita' di trasferta previsto
per il rimanente personale ferroviario di pari grado.
"Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in
servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via
temporanea, la possibilita' di alloggiare a bordo".
Art. 91. - la dizione "Ministro per le comunicazioni" e' sostituita
con quella Ministro per i trasporti".
Art. 93. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi
speciali ed in casi eccezionali puo' essere assegnato, in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un
compenso globale la cui misura e' stabilita caso per caso dal
direttore generale, su proposta del capo del Servizio".