Art. 2. 
 
                CAPO III. - Soprassoldo di localita'. 
 
  Art. 26. - I soprassoldi mensili  stabiliti  al  punto  a)  per  le
stazioni internazionali di confine e localita' e linee  comprese  tra
le stesse ed il confine italiano,  sono  elevati  alla  misura  sotto
indicata: 
    


--------------------------------------------------------------------|
                                |    Al personale dei gradi         |
       LOCALITA'                |-----------------------------------|
                                | 9° e superiori | 10° ed inferiori |
--------------------------------------------------------------------|
                                |      Lire      |       Lire       |
                                |                |                  |
In territorio estero............|      400       |       300        |
                                |                |                  |
In territorio nazionale.........|      200       |       150        |
    
  L'ultimo comma e' soppresso. 
  Art. 27. - I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi. 
 
                  CAPO IV - Indennita' di malaria. 
 
  Art. 29. - Il primo comma e sostituito dal seguente: 
    "L'indennita' di malaria corrisposta agli agenti:". 
    Il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      "b) che in dette localita' prestano  servizio  per  un  periodo
continuativo di almeno otto ore". 
  Art. 30. - La misura  giornaliera  dell'indennita'  di  malaria  e'
elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve. 
  Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede
in localita' di malaria grave, e' elevato a L. 5 per  ciascun  figlio
convivente ed a carico e per la moglie, se convivente. 
  Dopo l'ultimo comma aggiungere: 
    "Fino a quando non sara' ripresa la  distribuzione  gratuita  dei
prodotti antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie  dello  Stato
potra'  aumentare  opportunamente  l'indennita'  di  malaria  ed   il
supplemento giornaliero, fino a  raggiungere  al  massimo  il  doppio
delle misure suindicate". 
  Art. 32. - E' sostituito dal seguente: 
  "Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina  e
di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti)  residenti  in
localita' salubre, per i giorni  in  cui,  per  l'esplicazione  delle
proprie mansioni, attraversano localita'  malariche,  e'  corrisposta
l'indennita' di malaria lieve oppure grave a seconda della  localita'
malarica attraversata: qualora nello stesso periodo di  24  ore  agli
agenti stessi attraversino localita' sia  di  malaria  lieve  che  di
malaria grave,  viene  loro  corrisposta  l'indennita'  prevista  per
quest'ultima localita'. 
  "Agli agenti di cui sopra residenti in localita' di  malaria  lieve
per  i  giorni  in  cui  nell'espletamento  delle  proprie   mansioni
attraversano  localita'   di   malaria   grave,   viene   corrisposta
l'indennita' spettante per quest'ultima localita' in luogo di  quella
prevista per la localita' di residenza. 
  "Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente
gli agenti e non le persone di famiglia. 
  "L'aumento di cui all'ultimo comma  dell'art.  30  non  compete  al
personale di macchina e di scorta ai treni,  nei  casi  previsti  nel
presente articolo". 
 
              CAPO V. - Alloggi e compensi per alloggi. 
 
  Art. 33. - Il quarto comma e' sostituito dai seguenti e la  tabella
relativa e' pure sostituita da quella sotto riportata: 
    "La trattenuta ed il  compenso  di  cui  sopra,  risultano  dalla
seguente tabella: 
    "La trattenuta e' da praticare per ciascun vano utile di  cui  si
compone l'alloggio (cucina ed accessori  contano  per  un  vano);  il
compenso e' invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio. 
    
--------------------------------------------------------------------
                                               |   Trat-  |   Com-
             QUALIFICA                         |  tenute  |  penso
                                               |   Lire   |   Lire
--------------------------------------------------------------------
              I. - STAZIONI                    |          |
                                               |          |
Capi stazione superiori, principali e di       |          |
  1° classe................................... |    72    |   300
Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a.p. |    54    |   225
Sottocapi assegnati in via permanente alle     |          |
  funzioni di movimentista.................... |    45    |   150
Deviatori capi e capi squadra deviatori....... |    38    |   120
Deviatori..................................... |    30    |   100
                                               |          |
                                               |          |
         II. - DEPOSITI LOCOMOTIVE             |          |
                                               |          |
Capi deposito superiori, principali e di       |          |
  1ª classe................................... |    72    |   300
Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. |          |
  e di 3ª classe; i macchinisti di 1ª e 2ª     |          |
  classe assegnati in via permanente alle      |          |
  funzioni di capo deposito................... |    54    |   225
                                               |          |
                                               |          |
                III. - LINEA                   |          |
                                               |          |
Sorveglianti della linea di la classe,         |          |
  sorveglianti della linea e capi squadra      |          |
  cantonieri.................................. |    30    |   120
Guardiani a p. e cantonieri................... |    23    |    70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a      |          |
  famiglie di agenti ferroviari aventi         |          |
  alloggio nei locali dell'Amministrazione     |          |
  alle condizioni di cui al presente capo......|    15    |     6
                                               |          |
                                               |          |
           IV. - IMPIANTI ELETTRICI            |          |
              E DI SEGNALAMENTO                |          |
                                               |          |
Capi tecnici di 3ª classe a. p, di 3ª classe   |          |
  e sottocapi tecnici addetti alle             |          |
  sottostazioni di trasformazione, alla        |          |
  manutenzione degli apparati centrali, di     |          |
  segnalamento e di blocco, nonche' delle linee |          |
  elettriche e di quelle di segnalamento,      |          |
  telegrafiche, telefoniche e di illuminazione.|    54    |   225
Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai  |          |
  addetti come sopra.......................... |    38    |   120
    
  "Le trattenute ed i  compensi  indicati  nella  tabella  riguardano
alloggi situati in citta' con almeno 100.000 abitanti. 
  "Per citta' con popolazione inferiore vengono ridotti come segue: 
    "... del 10%  per  alloggi  situati  in  Comune  con  popolazione
compresa fra 50.000 a 99.999 abitanti; 
    "del 20% per alloggi situati in Comune con popolazione  inferiore
a 50.000 abitanti". 
  Art. 34. - Il primo comma e' modificato come segue: 
    "Quando   rimangono   disponibili    alloggi    nei    fabbricati
dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale  di
cui all'art. 33, puo' essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti: 
      a) manovratori, capi e capi squadra manovratori; 
      b) manovratori. 
  "Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito
nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e  per  i
deviatori, rispettivamente". 
 
       CAPO VI. - Compenso per lavoro straordinario e cottimi. 
 
  Art. 37. - L'ultimo comma e' soppresso. 
  Art. 39. - E' sostituito dal seguente: 
    "Per ciascuna ora di lavoro straordinario  eseguita  in  giornata
lavorativa e' fissato un compenso la cui misura non puo' superare per
ciascun grado la retribuzione  media  ordinaria  rapportata  ad  ora,
aumentata del dieci per cento. Detto compenso aumentato del venti per
cento per le prestazioni straordinarie rese di notte,  dalle  ore  22
alle ore 5 e nei giorni festivi. 
    "La retribuzione media ordinaria e' data per ciascun grado  dalla
media degli stipendi o paghe attribuiti  alle  qualifiche  del  grado
stesso, aumentata del 75 per cento della misura base  dell'indennita'
di carovita prevista per  un  agente  senza  persone  a  carico,  con
esclusione di qualsiasi altra competenza. 
    "Non compete la retribuzione per  lavoro  straordinario,  neppure
nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38: 
      a) al personale di condotta  delle  locomotive,  di  scorta  ai
treni e navigante che fruisce delle competenze  speciali  di  cui  ai
capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per  siffatto
titolo compenetrato nella misura delle varie  particolari  competenze
accessorie stabilite per detto personale; 
      b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono,  oltre
allo stipendio speciali competenze che  stiano  a  compensarli  anche
dell'eventuale lavoro straordinario eseguito; 
      c) agli agenti in missione. 
    "In  via  eccezionale,  previa   autorizzazione   del   direttore
generale, il compenso in questione  potra'  essere  corrisposto  agli
agenti in missione: 
      1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che danno prestazioni
straordinarie debitamente autorizzate; 
      2) che sostituiscono altri  agenti  per  i  quali  erano  state
autorizzate prestazioni straordinarie; 
      3) comandati in servizio con i carri soccorso; 
      4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc.,  sempreche'
sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo  comma
dell'art. 38". 
 
           CAPO VII. - Soprassoldo per servizio notturno. 
 
  Art. 41. - Il primo comma e la tabella successiva  sono  sostituiti
dal seguente comma: 
  "Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le  5  e'
corrisposto, a seconda della  natura  del  servizio  prestato  e  dei
disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di  L.  8
per la prima categoria e di L. 4 per la seconda". 
  La dizione del terzo comma: 
    "Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto
fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni", e' annullata. 
  Dopo l'ultimo comma aggiungere: 
    "Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che
presta servizio fra  le  ore  22  e  le  5,  quando  acquista  titolo
all'indennita' di pernottazione di cui all'art. 82". 
 
     CAPO VIII. - Competenze speciali del personale di macchina. 
 
 Art. 42. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente: 
    "Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni,  in  viaggio
nella condotta delle  locomotive  a  vapore  ed  elettriche  e  delle
automotrici od elettromotrici e' corrisposta una indennita' di L.  12
al macchinista,  di  L.  10  all'aiuto  macchinista  in  servizio  su
locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio  sul
locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici. 
    "Agli effetti della corresponsione  del  premio  si  tiene  conto
anche: 
      a) delle operazioni accessorie, computate in ore  una,  sia  in
partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45  minuti  per  i
treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici.  Per  i  casi
particolari di  treni  elettrici  condotti  da  un  solo  agente,  di
automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unita'
presenziata, di treni bloccati,  autotreni,  elettrotreni,  ecc.,  la
durata del periodo accessorio sara' fissata dal  direttore  generale,
su proposta del capo del servizio. Cosi' pure nel  case  speciale  di
grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che
in arrivo, puo' essere alimentata  nella  misura  da  stabilirsi  dal
direttore generale su proposta del  capo  del  servizio,  per  tenere
conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi  con
la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa; 
      b) del tempo  impiegato  nelle  manovre  eseguite  fuori  della
residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui  il  personale
appartiene; 
      c) dei ritardi in arrivo di qualunque entita',  sempreche'  non
siano imputabili agli agenti interessati. 
    "Il premio viene inoltre corrisposto: 
      1) per due terzi del tempo impiegato: 
        nell'effettuazione dei treni materiali; 
        nei servizi locali,  cioe'  quelli  effettuati  con  treni  e
locomotive isolate fra stazioni e  scali  della  stessa  localita'  o
considerati tali per decisione del direttore generale; 
        nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o  in
arrivo con i treni; 
        nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di
macchina; 
      2) per meta' del tempo impiegato  nei  viaggi  comandati  fuori
servizio;. 
      3) per un terzo del tempo  impiegato  nei  periodi  di  riserva
inattiva o disponibilita' in deposito. 
    "Pel servizio dei treni materiali si considera agli  effetti  del
premio per ora  di  lavoro,  tutto  il  tempo  impiegato  nella  loro
esecuzione, dall'ora  di  partenza  con  la  prima  corsa  del  treno
materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del  treno
stesso al ritorno. 
    "Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato  nel  modo
indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la  parte  eccedente
e' aumentata del 60% agli effetti del premio". 
  Art. 43.  -  Indennita'  di  pernottazione.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Al personale che in tutto o parte del periodo  dalle  22  alle  5,
queste ore comprese, resta assente dalla residenza  per  servizio  di
macchina, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 40. 
  "Agli effetti della liquidazione di  detta  indennita'  si  computa
l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario
e posticipata quella reale di arrivo, del  tempo  occorrente  per  le
operazioni accessorie, calcolato come al comma sub a) dell'art. 42. 
  "L'indennita' di pernottazione di  cui  al  presente  articolo  non
spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta". 
  Art. 44. - Premio di percorrenza. - E' sostituito dal seguente: 
  "Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive  a
vapore in viaggio od in servizio alle  tradotte  si  corrisponde  per
ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e
di L. 10 all'aiuto macchinista. 
  "La misura del premio di percorrenza per il personale adibito  alla
condotta delle  locomotive  elettriche,  delle  automotrici  e  delle
elettromotrici e' stabilita caso  per  caso  dal  direttore  generale
entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per
il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista". 
  Art. 45.  -  Diaria.  -  E'  sostituito  dal  seguente:  .il4;  "Al
personale di macchina, per l'assenza continuata dalla  residenza  per
servizi effettuati per conto del deposito o  della  stazione  cui  e'
stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria  dell'indennita'  di
trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura: 
      2/5 della diaria per un periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore; 
      4/5 della diaria per un periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore; 
      diaria intera per ogni  periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza di ventiquattro ore". 
  Art. 46. - Premio di economia. 
  1° comma - Le parole "ai macchinisti di 1ª classe macchinisti e  ai
fuochisti addetti" sono sostituite dalle seguenti: "al  personale  di
macchina addetto". 
  2° comma - La parola "fuochisti" e' sostituita dalle parole  "aiuto
macchinisti". 
  3° comma - La parola "fuochista" e' sostituita dalle parole  "aiuto
macchinista". 
  5° comma - Le parole "ai macchinisti  e  assistenti  addetti"  sono
sostituite con le parole "al personale di macchina addetto". 
  Art. 47. - Soprassoldo per servizio in galleria. 
  1° comma - Le  parole  "in  misura  non  superiore  a  L.  0,80  al
macchinista di 1ª classe e al macchinista e  L.  0,50  al  fuochista"
sono sostituite dalle seguenti: 
  "in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e  a  L.  4  per
l'aiuto macchinista". 
  Art. 48. - Locomotive di manovra condotte da un solo agente.  -  E'
sostituito dal seguente: 
  "L'agente che conduce locomotive di manovra senza  il  sussidio  di
altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per  ora  di
lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni". 
  Art. 49. - Servizi speciali. - E' sostituito dal seguente: 
  "Al  personale  di  macchina  eventualmente  impegnato  in  servizi
speciali  ed  in  casi  eccezionali,  puo'   essere   assegnato,   in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente  capo,  un
compenso globale la cui misura e' stabilita dal  direttore  generale,
su proposta del capo del Servizio". 
 
  CAPO IX. - Competenze speciali del personale di scorta ai treni. 
 
 Art. 50. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente: 
  "Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per
servizio di scorta ai treni stessi, e' corrisposto un premio di: 
    L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo; 
    L. 8 al conduttore principale; 
    L. 7 al conduttore; 
    L. 6 al frenatore. 
  "Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto: 
    a) delle operazioni  accessorie  computate  in  mezz'ora  sia  in
partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio; 
    b) dei ritardi in arrivo di  qualunque  entita',  sempreche'  non
siano imputabili agli agenti interessati. 
    "Il premio viene inoltre corrisposto: 
      c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali,  cioe'
quelli  effettuati  per  scortare  treni  o  locomotive  isolate  fra
stazioni o scali della stessa residenza o considerati come  tali  per
decisione del direttore generale; 
      d) per meta' del tempo impiegato in residenza nella spunta  dei
carri o delle merci, nei lavori di ufficio  e  simili  e  nei  viaggi
comandati fuori servizio; 
      e) per un terzo del tempo impiegato nella riserva  inattiva  in
deposito. 
      "Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del  premio  per
ora di lavoro, si considera  tutto  il  tempo  impiegato  nella  loro
esecuzione, dall'ora  di  partenza  con  la  prima  corsa  del  treno
materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del  treno
stesso al ritorno. 
      "Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo
indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la  parte  eccedente
e' aumentata del 60% agli effetti del premio. 
      "Non spetta il premio per ora di lavoro  agli  agenti  distolti
dal  servizio  di  scorta  ai  treni  ed  utilizzati  in  lavori   di
scritturazione o simili per cause disciplinari  o  per  temporanea  o
definitiva inidoneita' al servizio di scorta". 
  Art. 51. - E' soppresso e sostituito con il seguente: 
    "Premio di percorrenza. 
    "Al personale addetto alla scorta dei treni  si  corrisponde  per
ogni 100 km. reali di percorso un premio di: 
    L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo; 
    L. 3,50 al conduttore principale; 
    L. 3 al conduttore; 
    L. 2,50 al frenatore". 
  Art. 52. - E' soppresso e sostituito dal seguente: 
  "Indennita' di pernottazione e di diaria. 
  "Agli agenti dei treni che in tutto o parte del  periodo  dalle  22
alle 5, queste ore comprese,  restano  assenti  dalla  residenza  per
servizio di  scorta  ai  treni,  e'  corrisposta  una  indennita'  di
pernottazione di L. 40. 
  "Agli effetti della liquidazione di  detta  indennita'  si  computa
l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo  l'orario
e posticipata quella reale di arrivo  del  tempo  occorrente  per  le
operazioni accessorie, calcolate come al comma sub a) dell'art. 50. 
  "L'indennita' di pernottazione di  cui  al  presente  articolo  non
spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta. 
  "Al personale  addetto  alla  scorta  dei  treni,  per  la  assenza
continuata dalla residenza  per  servizi  effettuati  per  conto  del
deposito  o  della  stazione  cui  e'  stabilmente   addetto,   vieni
corrisposta la diaria dell' indennita' di trasferta, di cui  al  capo
I, nella seguente misura: 
    2/5 della diaria per  un  periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore; 
    4/5 della diaria per  un  periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore; 
    diaria intera  per  ogni  periodo  di  assenza  continuata  dalla
residenza di ventiquattro ore". 
  Art. 53. - Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il
viaggio. 
  Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato  alla  misura
seguente: 
    "L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo; 
    L. 2,25 al conduttore principale. 
    L. 2 al conduttore ed al frenatore". 
  Art. 55. - Soprassoldo per servizio in galleria. 
  La misura massima, del soprassoldo viene elevata come segue: 
    "L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo; 
    L. 5 al conduttore principale; 
    L. 4 al conduttore ed al frenatore". 
  Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: 
    "Il soprassoldo e'  da  corrispondere  soltanto  agli  agenti  in
servizio di scorta ai treni con trazione a vapore". 
  Art. 56. - Scorta dei treni senza bagagliaio. 
  Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9  per  la  misura
minima e a L. 18 per la misura massima, con  un  massimo  giornaliero
variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32. 
  Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: 
  "Il soprassoldo e da corrispondere soltanto agli agenti in servizio
di scorta ai treni con trazione a vapore". 
  Art. 57. - Il titolo e' sostituito dal seguente: 
  "Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei  treni
e personale dei treni incaricato di servizi speciali". 
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi
speciali  ed  in  casi  eccezionali,  puo'   essere   assegnato,   in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente  capo,  un
compenso globale la  cui  misura  e'  caso  per  caso  stabilita  dal
direttore generale su proposta del capo del Servizio". 
 
            CAPO X. - Premi d'interessamento al servizio. 
 
  Art. 58. - Premio  di  maggior  produzione.  -  E'  sostituito  dal
seguente: 
  "Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano
ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere,
individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior
produzione che in nessun caso deve  essere  superiore  al  50%  dello
stipendio  (o  paga)  medio  inerente  alla  qualifica,  secondo   le
disposizioni vigenti. 
  "Le norme secondo le quali e' da effettuarsi  la  liquidazione  del
premio sono approvate dal direttore generale". 
 Art. 59. - Premio di interessamento. - E' sostituito dal seguente: 
  "Agli  agenti  dei  gradi  sottoindicati  e'  assegnato  un  premio
d'interessamento alla regolarita' ed economia del servizio a ciascuno
affidato. 
  "La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella: 
    
--------------------------------------------------------------------
              GRADO                         |    Misura del premio
--------------------------------------------------------------------
 1°........................................ |         L. 130
 2°........................................ |         "  115
 3°........................................ |         "  100
 4°........................................ |         "   90
 5°........................................ |         "   80
 6°........................................ |         "   70
 7°........................................ |         "   65
 8°........................................ |         "   60
 9°........................................ |         "   55
10°........................................ |         "   50
11°........................................ |         "   45
12°........................................ |         "   40
13°........................................ |         "   35
14°........................................ |         "   30
Guardarobiere                 |             |
Manovale                      | donna.......|         "   20
    
  Art. 60. - Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai
seguenti: 
  "Di regola il premio e concesso agli agenti non demeritevoli  nella
misura prevista dalla tabella per ciascun grado.  Quando,  pero',  il
posto occupato  o  la  responsabilita'  ad  esso  inerenti  siano  di
eccezionale  importanza,  ovvero  quando  siano  affidati   incarichi
speciali in piu' delle normali  attribuzioni,  ed  infine  quando  le
condizioni nelle quali il  servizio  si  svolge  diano  luogo  ad  un
particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior  grado
con cui si verificano le anzidette circostanze, puo'  essere  elevato
fino al massimo risultante  per  ciascun  grado  dalla  misura  della
tabella suddetta maggiorata del 60% "Le quote di aumento  saranno  di
regola corrispondenti  al  10%  del  premio  normale  previsto  dalla
tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso". 
  Dopo l'ultimo  comma  aggiungere  "Sono  pure  esclusi  dal  premio
d'interessamento gli agenti che fruiscono delle  competenze  speciali
di cui ai capi VIII, IX e XIII. 
  "sono inoltre esclusi dal premio  i  controllori  viagganti  e  gli
agenti in prova". 
  Art. 61. - E' soppresso. 
 
                    CAPO XI. - Compensi diversi. 
 
  Art. 62. - Gratificazioni. 
  Il limite  minimo  dell'assegno  annuo  viene  elevato  a  lire  60
milioni. 
  Il limite  individuale  delle  gratificazioni  che  possono  essere
concesse dal direttore generale viene elevato a L 5000. 
  Quello delle gratificazioni la cui  facolta'  di  concessione  puo'
essere dal direttore generale deferita ai  capi  dei  servizi  ed  ai
Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000. 
  Art. 66. - Premi per la scoperta  di  irregolarita'  od  abusi  nei
trasporti. 
  Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti; 
    "Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed  agli  agenti
in genere incaricati delle controllare, che  scoprono  irregolarita',
od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci  e'
accordato, in premio una percentuale  dell'importo  delle  somme  che
sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle  vigenti  tariffe
e' condizioni per i trasporti. 
  "Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non  potra'
in nessun caso superare il 30% dell'importo suddetto e qualora  venga
stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% dei  ripetuto
importo  cui  il  premio  effettivamente  corrisposto  al   personale
interessato sara' devoluto  all'Opera  di  previdenza  a  favore  del
personale delle Ferrovie dello Stato; 
  "Il premio e' limitato al  10%  per  le  irregolarita'  riscontrate
nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso  puo'
superare il massimo di L. 2000 per irregolarita' od abuso. 
  "I  limiti  minimo  e  massimo  della  misura   del   compenso   da
corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui
al commi 4° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200". 
  Art. 67. - Premi per la scoperta di contravvenzioni alle  leggi  ed
ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria. 
  I  limiti  minimo  e  massimo  del  premio  per  ogni  verbale   di
contravvenzione,   di   cui   al   secondo   comma,   sono    elevati
rispettivamente a L. 5 e L. 50. 
  Art. 68. - Premi per evitate  anormalita'  nella  circolazione  dei
treni. 
  I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati  per  i  premi  da
corrispondere dai capi delle  Sezioni  a  L.  200  e  per  quelli  da
corrispondere  dai  Comitati  di  esercizio  a  L.  500,   per   ogni
anormalita' evitata. 
  Il limite  massimo  individuale  dei  premi  da  corrispondere  dal
direttore generale e' elevato a L. 3000. 
  Art. 69. - Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti  dolosi
nei trasporti. 
  Il limite massimo, di cui al comma 2°, e' elevato a L. 1000  per  i
premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli  da
concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei  premi  da
approvare dal direttore generale e' elevato a L. 3000. 
  Art. 71. - Soprassoldo per prestazioni di persone  di  famiglia.  I
limiti minimo e massimo  del  soprassoldo  giornaliero  sono  elevati
rispettivamente a L. 30 e L. 60. 
 
CAPO XIII. - Competenze speciali del personale  addetto  al  servizio
                        delle navi traghetto. 
 
  Art. 80. - Il  primo  ed  il  secondo  comma  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    "Alle persone di equipaggio  delle  navi  traghetto  in  servizio
nello stretto di Messina viene corrisposto per ogni ora di  effettivo
servizio, un premio nella misura appresso indicata: 
    

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 18
      ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe....................................................L. 15
      ufficiale navale di 2ª classe e di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p, di 3ª classe.................................L. 13
      1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 10
      motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L.  8
      marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L.  7
      marinaio e carbonaio..................................... L.  6"
    
  Il premio per ogni ora di  effettivo  servizio  e'  di  L.  25  per
l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di  macchina,
sulle  navi  traghetto  di  dislocamento  a  pieno  carico  uguale  o
superiore alle 3.500 tonnellate". 
  Il penultimo comma e' modificato come segue: 
  "Se il tempo impiegato nei servizi  di  navigazione  computato  nel
modo indicato, supera nel mese  le  100  ore  per  agente,  la  parte
eccedente e' aumentata del 60% agli effetti del premio". 
  Art. 81. - Le qualifiche del personale ed i relativi compensi  sono
sostituiti dai seguenti: 
    

"comandante  di  1ª  e  2ª  classe e capo
macchinista di 1ª e 2ª
classe...............................................L.  25
ufficiale navale di 1ª classe
e ufficiale macchinista di 1ªclasse..................L.  20
ufficiale navale di  2ª  classe,
di  3ª  classe a.  p.  e  di  3ª classe
e ufficiale macchinista   di   2ª   classe,
di 3ª classe  a.  p.  e di  3ª classe................L.  18
1ª  e  2ª nostromo, capo motorista
e   motorista   di   1ª  classe,
capo  elettricista,  ed elettricista
di 1ª classe.........................................L.  15
motorista,elettricista e carpentiere di 1ª classe....L.  13
marinaio scelto,fuochista e carpentiere..............L.  11
marinaio e carbonaio.................................L.  10"

    
  Art. 82. - E' sostituito dal seguente: 
    "Alle persone di equipaggio  delle  navi  traghetto  in  servizio
nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o  rimangano  fuori
residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore
comprese, e accordata un'indennita' di pernottazione nella misura  di
L. 40. 
    "Agli effetti della liquidazione di detta indennita'  si  computa
l'assenza considerando  anticipata  l'ora  di  partenza  delle  corse
secondo l'orario e posticipata quella  reale  di  arrivo,  del  tempo
occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come  previsto  al
4° comma dell'articolo 80". 
  Art. 83. - Le qualifiche del personale ed  i  relativi  premi  sono
sostituiti dai seguenti: 
    

 "comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 75
    ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 2ª classe....................................................L. 65
    ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe...............................L. 55
    1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 45
    motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe..........L. 40
    marinaio scelto, fuochista e carpentiere....................L. 35
    marinaio e carbonaio........................................L. 30
    
  L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: 
    "I premi di cui sopra al pari del premio di interessamento di cui
all'art. 60 sono suscettibili di aumento no ad un massimo del 60%. 
  "Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e  le
ore 5 al personale e' corrisposto anche il soprassoldo  per  servizio
notturno di cui all'art. 41". 
  Art. 85. - E' sostituito dal seguente: 
    "Al comandante che presti servizio  a  terra  con  la  carica  di
"dirigente nautico" ed al capo  macchinista  che  presti  servizio  a
terra con  la  carica  di  "dirigente  tecnico"  e'  corrisposto,  in
sostituzione del premio di  cui  all'art.  83,  un  premio  d'importo
uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59,  nella  misura
stabilita per i capi deposito di grado corrispondente". 
  Art. 86. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Al dirigente nautico, al  dirigente  tecnico  ed  alle  seguenti
persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo  macchinista
di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a.  p.
e 3ª classe: capo motorista e  capo  elettricista:  motorista  di  1ª
classe  ed  elettricista  di  1ª,  classe;  motorista   elettricista,
fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio
come timoniere, e' concesso un premio d'interessamento alla  economia
del combustibile e  delle  materie  grasse  e  cotone  impiegati  nel
servizio delle navi". 
  Art. 87. - Le qualifiche del personale  e  le  relative  indennita'
sono sostituite dalle seguenti: 
    


"comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe..............................................L. 400
    ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe...................................................L. 380
    ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p.
e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe
e di 3ª classe a. p. e di 3ª classe............................L. 360
    1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di
1ª classe, capo elettricista ed elettricista di
2ª classe.....................................................L.  320
    motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L.  390
    marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L.  290
    marinaio e carbonaio......................................L.  280

    
  Art. 90. - E' sostituito dal seguente: 
    "Al  personale  sbarcato,  comandato  in  servizio  fuori   dello
Stretto, spetta il trattamento di indennita'  di  trasferta  previsto
per il rimanente personale ferroviario di pari grado. 
  "Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato  in
servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente,  in  via
temporanea, la possibilita' di alloggiare a bordo". 
  Art. 91. - la dizione "Ministro per le comunicazioni" e' sostituita
con quella Ministro per i trasporti". 
  Art. 93. - E' sostituito dal seguente: 
  "Al  personale  navigante  eventualmente  impegnato   per   servizi
speciali  ed  in  casi  eccezionali   puo'   essere   assegnato,   in
sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al  presente  capo  un
compenso globale la  cui  misura  e'  stabilita  caso  per  caso  dal
direttore generale, su proposta del capo del Servizio".