Art. 3.
I punti a) e b) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la
corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie
dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso
sono modificati come segue:
"a) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di
cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie,
l'assegno di malattia sara' pari alla misura del premio
d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della
malattia;
b) per gli agenti con qualifiche del personale di macchine, dei
treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio
d'interessamento, l'assegno sara' corrisposto nella misura prevista
per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle
disposizioni sulle competenze accessorie".
Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto e'
abrogato.