Art. 3.

  I punti a) e b) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1988,  convertito  nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la
corresponsione  di  assegni  di  malattia al personale delle Ferrovie
dello  Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso
sono modificati come segue:
    "a)  per  gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di
cui   l'art.  59  delle  disposizioni  sulle  competenze  accessorie,
l'assegno   di   malattia   sara'   pari   alla   misura  del  premio
d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della
malattia;
     b)  per gli agenti con qualifiche del personale di macchine, dei
treni   e   delle  navi  traghetto,  che  non  fruiscono  del  premio
d'interessamento,  l'assegno  sara' corrisposto nella misura prevista
per  gli  agenti  pari  grado  della  tabella  di cui l'art. 59 delle
disposizioni sulle competenze accessorie".
  Il  secondo  comma  dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto e'
abrogato.