Art. 5.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
  Le  modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e
XIII  delle  "Disposizioni sulle competenze accessorie" del personale
delle  Ferrovie  dello  Stato,  hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad
eccezione  di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni,
la  cui  decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di
diaria  di  cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni; la
cui decorrenza e' fissata al 1° marzo 1946.
  Le  modifiche  apportate  dall'art.  3 hanno effetto dal 1° ottobre
1945.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946

                               UMBERTO

                                      DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236. - FRASCA