Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e
XIII delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" del personale
delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad
eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni,
la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di
diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni; la
cui decorrenza e' fissata al 1° marzo 1946.
Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre
1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236. - FRASCA