Art. 2.
E' istituita la Commissione, centrale per il commercio estero. La
Commissione centrale ha funzioni consultive ed e' composta di 28
membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne e' il
presidente.
Sono membri di diritto:
i tre direttori generali del Ministero del commercio con
l'estero;
il direttore generale degli affari economici del Ministero degli
esteri;
il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria
e commercio;
il direttore generale del commercio interno del Ministero
dell'industria e commercio;
il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;
il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;
il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
il direttore generale della Marina mercantile;
un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4°;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado
4°.
Gli altri membri sono nominati per decreto Reale sui proposta del
Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro
per l'industria e il commercio, per meta' fra i designati dalle
Camere di commercio e per l'altra meta' fra esperti appartenenti a
categorie interessate al commercio con l'estero.
I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono
essere confermati.