Art. 2.

  E'  istituita  la Commissione, centrale per il commercio estero. La
Commissione  centrale  ha  funzioni  consultive  ed e' composta di 28
membri  oltre  il Ministro per il commercio con l'estero che ne e' il
presidente.
  Sono membri di diritto:
    i   tre  direttori  generali  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero;
    il  direttore generale degli affari economici del Ministero degli
esteri;
    il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria
e commercio;
    il   direttore  generale  del  commercio  interno  del  Ministero
dell'industria e commercio;
    il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;
    il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
    il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;
    il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
    il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
    il direttore generale della Marina mercantile;
    un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4°;
    un  delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado
4°.
  Gli  altri  membri sono nominati per decreto Reale sui proposta del
Ministro  per  il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro
per  l'industria  e  il  commercio,  per  meta' fra i designati dalle
Camere  di  commercio  e per l'altra meta' fra esperti appartenenti a
categorie interessate al commercio con l'estero.
  I  membri  esterni  rimangono  in  carica  per un biennio e possono
essere confermati.