Art. 3.

  Con  successivo  decreto  saranno  stabiliti  i  ruoli organici del
Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il
commercio  con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a
norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.