Art. 2.

  II pagamento dell'indennizzo sara' effettuato pro quota, nei limiti
della  disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente, dalla
Societa' approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite
degli   Ispettorati   provinciali   dell'agricoltura  competenti  per
territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati.
  Gli  elenchi  dovranno  indicare  il  nome  dell'agricoltore avente
diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo
di  bietole  non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo
dell'indennizzo da corrispondere.