Art. 2. II pagamento dell'indennizzo sara' effettuato pro quota, nei limiti della disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente, dalla Societa' approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati. Gli elenchi dovranno indicare il nome dell'agricoltore avente diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo di bietole non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo dell'indennizzo da corrispondere.