Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei
territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana,
entrera' in vigore dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con
ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi 6 dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - GULLO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 243. - FRASCA.