Art. 4.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del Regno. Nei
territori   non   ancora   restituiti  all'Amministrazione  italiana,
entrera'  in  vigore  dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con
ordinanza del Governo Militare Alleato.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi 6 dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                         DE GASPERI - GULLO - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 243. - FRASCA.