Art. 2.

  Entro   i   limiti   delle   somme  autorizzate  come  all'articolo
precedente,  il  Ministero  dei  lavori pubblici assumera' impegni in
base  a  preventivi  che  l'Ente  autonomo  per l'acquedotto pugliese
sottoporra' alla approvazione dei Ministero stesso.
  Le  somme  saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare
l'esecuzione  delle  varie  opere  e secondo l'ammontare previsto dai
relativi progetti.