Art. 2. Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporra' alla approvazione dei Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.