Art. 2.

  La Commissione prevista dall' articolo precedente, da nominarsi con
  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  cosi'
    composta:
un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della
Commissione;
   un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    un rappresentante del Ministero del tesoro;
    un rappresentante del Ministero dell' industria e commercio;
    un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
    otto rappresentanti degli editori di giornali.
  Nelle  sue  deliberazioni,  la Commissione decide a maggioranza; in
caso di parita', prevale il voto del presidente.