Art. 2.
La Commissione prevista dall' articolo precedente, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' cosi'
composta:
un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della
Commissione;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell' industria e commercio;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
otto rappresentanti degli editori di giornali.
Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a maggioranza; in
caso di parita', prevale il voto del presidente.