Art. 3.

  In   ciascuna   regione   e'   istituita  una  Commissione  per  la
distribuzione  della  carta  da  giornale in bobina, da nominarsi con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e composta di
rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a
tre,  di  un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa
o,  in  mancanza,  il  funzionario addetto ai servizi stampa) e di un
rappresentante della locale Camera di commercio.
  Su  proposta  della  Commissione  centrale, per piu' regioni potra'
essere costituita un'unica Commissione.
  Potranno   altresi'  costituirsi  piu'  Commissioni  per  una  sola
regione.