Art. 3. In ciascuna regione e' istituita una Commissione per la distribuzione della carta da giornale in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai servizi stampa) e di un rappresentante della locale Camera di commercio. Su proposta della Commissione centrale, per piu' regioni potra' essere costituita un'unica Commissione. Potranno altresi' costituirsi piu' Commissioni per una sola regione.