Art. 4.

  Dedotti  gli  eventuali fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni,
che  saranno  stabiliti  dal Ministero dell'industria e commercio, di
intesa  con  le  Amministrazioni interessate, la Commissione centrale
provvede  al  riparto della carta da giornale in bobina, in relazione
ai fabbisogni delle diverse provincie.