Art. 6. La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti. Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.