Art. 6.

  La  Commissione  centrale,  in  relazione  al prezzo della carta da
giornale  in  bobina  di  produzione  nazionale  e  di  importazione,
stabilisce  il  prezzo  unico di cessione di detta carta in base alle
disposizioni emanate dalle autorita' competenti.
  Essa,  inoltre,  vigila  sull'applicazione  delle norme relative ai
prezzi  di  vendita  dei  quotidiani  e  propone  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  le  variazioni  del numero delle pagine dei
quotidiani medesimi.