Art. 10. Ultimata la esecuzione delle opere, al fine di mantenere il coordinamento che risultasse necessario fra i vari interessati, per la manutenzione e l'esercizio, delle opere di uso comune, l'Ente potra' trasformarsi in Consorzio di secondo grado, a termini dell'art. 71 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque.