Art. 10.

  Ultimata  la  esecuzione  delle  opere,  al  fine  di  mantenere il
coordinamento  che  risultasse necessario fra i vari interessati, per
la  manutenzione  e  l'esercizio,  delle  opere di uso comune, l'Ente
potra'   trasformarsi  in  Consorzio  di  secondo  grado,  a  termini
dell'art. 71 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque.