Art. 12.

  Per  la  esecuzione  delle  opere,  aventi  carattere  di interesse
pubblico,  lo  Stato  concorrera' nella misura dell'87,50% per quelle
inerenti  alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti
alla  costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per
quelli inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.
  Oltre  all'eventuale  contributo  nella  spesa  di  costruzione dei
serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del
testo  unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933,
n. 1775,   lo   Stato  potra'  concorrere  nella  spesa  delle  opere
principali  degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del
60 per cento.
  Le  somme  a  carico  dello  Stato saranno stanziate annualmente in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici.