Art. 12. Per la esecuzione delle opere, aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrera' nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelli inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani. Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato potra' concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 per cento. Le somme a carico dello Stato saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.