Art. 14. Per le spese generali dell'Ente autonomo e per ogni altro atto preparatorio alla esecuzione delle opere, e' autorizzata la spesa di lire duecento milioni, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire cinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1946-47 e di lire centocinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1947-48. Le somme di cui sopra saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna, il quale, in relazione al fabbisogno, le versera' all'Ente in conformita' di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.