Art. 14.

  Per  le  spese  generali  dell'Ente  autonomo e per ogni altro atto
preparatorio  alla esecuzione delle opere, e' autorizzata la spesa di
lire  duecento milioni, che sara' stanziata nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dei  lavori pubblici in ragione di lire
cinquanta  milioni  nell'esercizio  finanziario  1946-47  e  di  lire
centocinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1947-48.
  Le  somme  di  cui  sopra  saranno accreditate al Provveditore alle
opere   pubbliche   per  la  Sardegna,  il  quale,  in  relazione  al
fabbisogno,   le   versera'   all'Ente  in  conformita'  di  apposita
convenzione  da  approvarsi  dall'Alto  Commissario  per la Sardegna,
sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.