Art. 15. Per gravi irregolarita' della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, puo' promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.