Art. 15.

  Per  gravi  irregolarita'  della  gestione  dell'Ente  autonomo  il
Ministro  per  i  lavori  pubblici, di concerto con i Ministri per le
finanze  e  per  l'agricoltura  e foreste, puo' promuovere il decreto
Reale  di  scioglimento  dell'Amministrazione dell'Ente autonomo e di
nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare
oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.