Art. 17.

  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio,
con  propri  decreti,  le variazioni occorrenti per la attuazione del
presente decreto.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946

                               UMBERTO

                                        DE GASPERI - CATTANI - SCOCCI
                                            MARRO - CORBINO - GULLO -
                                                              GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 255. - FRASCA.