Art. 17.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio,
con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del
presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CATTANI - SCOCCI
MARRO - CORBINO - GULLO -
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 255. - FRASCA.