Art. 2. L'Ente autonomo provvede a tutto quanto occorre per lo studio dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione e di utilizzazione delle acque e per il finanziamento e la costruzione delle opere. All'Ente autonomo puo' essere affidata anche l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per la migliore attuazione dei compiti demandatigli.