Art. 2.

  L'Ente  autonomo  provvede a tutto quanto occorre per lo studio dei
progetti,  per il conseguimento delle concessioni di derivazione e di
utilizzazione  delle  acque  e  per il finanziamento e la costruzione
delle opere.
  All'Ente  autonomo  puo'  essere  affidata anche l'esecuzione delle
opere  di  sistemazione  idraulica che risultassero necessarie per la
migliore attuazione dei compiti demandatigli.