Art. 3.
Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, il
Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.
Il Consiglio di amministrazione e' composto di:
a) un presidente e un vice presidente nominati con decreto Reale
su proposta del Ministro per i lavori pubblici;
b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i
lavori pubblici;
c) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
d) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
e) un membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione
dell'Alto, Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di
Cagliari;
g) un rappresentate dei Consorzi riuniti di bonifica della
Sardegna meridionale;
h) un rappresentante degli utenti delle acque del bacino
idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi in detti
Consorzi, nominato dal prefetto tra gli utenti stessi;
i) un rappresentante della categoria degli agricoltori e un
rappresentante dei lavoratori della terra designati dalle rispettivo
associazioni.
Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio
di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
Il Comitato di presidenza e' composto dal presidente e, in caso di
assenza o di impedimento, dal vice presidente dell'Ente autonomo, dal
rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, dal
rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, dal
rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e dal
rappresentante dei Consorzi.
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri
nominati, rispettivamente, dal Ministro per i lavori pubblici, dal
Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'agricoltura, e foreste.
Esso dura in carica quattro anni ai singoli membri possono essere
riconfermati.