Art. 3.

  Sono  organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, il
Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.
  Il Consiglio di amministrazione e' composto di:
    a) un  presidente e un vice presidente nominati con decreto Reale
su proposta del Ministro per i lavori pubblici;
    b) due  membri,  di  cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i
lavori pubblici;
    c) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
    d) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
    e) un membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione
dell'Alto, Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
    f) un    rappresentante   dell'Amministrazione   provinciale   di
Cagliari;
    g) un  rappresentate  dei  Consorzi  riuniti  di  bonifica  della
Sardegna meridionale;
    h) un   rappresentante   degli  utenti  delle  acque  del  bacino
idrografico  del  medio  e  basso  Flumendosa,  non compresi in detti
Consorzi, nominato dal prefetto tra gli utenti stessi;
    i) un  rappresentante  della  categoria  degli  agricoltori  e un
rappresentante  dei lavoratori della terra designati dalle rispettivo
associazioni.
  Il  presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio
di  amministrazione,  durano  in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
  Il  Comitato di presidenza e' composto dal presidente e, in caso di
assenza o di impedimento, dal vice presidente dell'Ente autonomo, dal
rappresentante   tecnico  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dal
rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e  le  foreste, dal
rappresentante  dell'Amministrazione  provinciale  di  Cagliari e dal
rappresentante dei Consorzi.
  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto di tre membri
nominati,  rispettivamente,  dal  Ministro per i lavori pubblici, dal
Ministro  per  il tesoro e dal Ministro per l'agricoltura, e foreste.
Esso  dura  in  carica  quattro anni ai singoli membri possono essere
riconfermati.