Art. 4.

  I   progetti  esecutivi  delle  opere  saranno  dall'Ente  autonomo
compilati  sulla  base dello studio di massima che sara' eseguito dal
Ministero dei lavori pubblici.
  Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo
giusta  il  detto  studio  di  massima, resteranno riservate all'Ente
stesso  per il periodo massimo di otto anni previsto dall'art. 51 del
testo  unico  11 dicembre  1933, n 1775, sulle acque e sugli impianti
elettrici  con  decorrenza  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  Ove  entro  detto  termine  l'Ente non ottenga la concessione delle
acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente
comma potra' essere prorogata di altri quattro anni.
  Al  fine  di  non  pregiudicare  l'attuazione dei compiti dell'Ente
autonomo,  questo  dovra'  essere  sentito sulle domande in corso per
concessione  delle  acque  del  bacino  idrografico del medio e basso
Flumendosa e su quelle che, ultimate le opere, fossero presentate per
l'utilizzazione  delle  eventuali,  acque  residue, restando salve le
determinazioni  che  l'Amministrazione  adottera' con i provvedimenti
definitivi.