Art. 4. I progetti esecutivi delle opere saranno dall'Ente autonomo compilati sulla base dello studio di massima che sara' eseguito dal Ministero dei lavori pubblici. Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo giusta il detto studio di massima, resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici con decorrenza dalla entrata in vigore del presente decreto. Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potra' essere prorogata di altri quattro anni. Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovra' essere sentito sulle domande in corso per concessione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa e su quelle che, ultimate le opere, fossero presentate per l'utilizzazione delle eventuali, acque residue, restando salve le determinazioni che l'Amministrazione adottera' con i provvedimenti definitivi.