Art. 6. Nella spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di contribuenza e' approvato con decreto dei Ministro per i lavori pubblici. Il decreto e' trascritto a cura dell'Ente. La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo e' fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se' stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dei lavori pubblici il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori. I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste. La proposta dei criteri di reparto, tanto provvisoria quanto definitiva, e' pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del genio civile e contro di essa e' ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. Il Ministro per i lavori pubblici provvede, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, decidendo sui reclami presentati. Contro il provvedimento e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' al Tribunale superiore delle acque.