Art. 6.

  Nella   spesa   delle  opere  costruite  dall'Ente  sono  tenuti  a
contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle
opere  stesse  compreso lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni
di loro pertinenza.
  Il  perimetro di contribuenza e' approvato con decreto dei Ministro
per i lavori pubblici. Il decreto e' trascritto a cura dell'Ente.
  La  ripartizione  della  spesa  a  carico dei proprietari di cui al
primo  comma  del  presente  articolo  e'  fatta in via definitiva in
ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere
o  di singoli gruppi a se' stanti, e in via provvisoria sulla base di
indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
  La  ripartizione  definitiva  e gli eventuali conguagli hanno luogo
dopo  che  sia  stato  accertato dal Ministero dei lavori pubblici il
compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.
  I  criteri  di  ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o
con   successiva   deliberazione   del   Consiglio  d'amministrazione
approvata  dal  Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con quello
dell'agricoltura e foreste.
  La  proposta  dei  criteri  di  reparto,  tanto  provvisoria quanto
definitiva,  e'  pubblicata  per  il  periodo  di  60  giorni a mezzo
dell'Ufficio  del genio civile e contro di essa e' ammesso ricorso al
Ministro  per  i  lavori  pubblici  entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.
  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici provvede, di concerto con il
Ministro   per   l'agricoltura   e  foreste,  decidendo  sui  reclami
presentati.
  Contro il provvedimento e' ammesso soltanto ricorso di legittimita'
al Tribunale superiore delle acque.