Art. 7.

  I contributi a carico degli interessati sono rimossi con le forme e
con  la  procedura  stabilite  dalla  legge  per la riscossione delle
imposte  dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo
quello stabilito dall'art. 2780, n. 3, del Codice civile.
  I  contributi  a  carico  degli  interessati relativi alle opere di
irrigazione  e  di produzione di forza motrice costituiscono altresi'
oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti.