Art. 7. I contributi a carico degli interessati sono rimossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall'art. 2780, n. 3, del Codice civile. I contributi a carico degli interessati relativi alle opere di irrigazione e di produzione di forza motrice costituiscono altresi' oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti.