Art. 8.

  Tutti  gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli
scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo
e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria
di  lire  Venti  salvi  gli  ordinari  emolumenti ai conservatori dei
registri immobiliari.