Art. 9. Alla manutenzione e all'esercizio delle opere costruite dall'Ente autonomo provvederanno gli interessati. Ove si renda necessario costituire fra di loro consorzi obbligatori per la manutenzione e l'esercizio di determinate categorie o gruppi di opere, l'Ente ne promuovera' la costituzione prima dell' ultimazione delle opere.