Art. 9.

  Alla  manutenzione  e all'esercizio delle opere costruite dall'Ente
autonomo  provvederanno  gli  interessati.  Ove  si  renda necessario
costituire  fra  di  loro  consorzi obbligatori per la manutenzione e
l'esercizio  di  determinate  categorie  o gruppi di opere, l'Ente ne
promuovera' la costituzione prima dell' ultimazione delle opere.