Art. 2.

  Ciascun Centro di automezzi viene venduto nella sua intierezza.
  Gli  acquirenti  delle  predette  aziende devono impegnarsi, ove il
Ministero  dei trasporti e quello del tesoro al momento della vendita
lo  ritengano necessario, a gestire le aziende acquistate continuando
l'esercizio  dei trasporti essenziali alle necessita' alimentari e di
ricostruzione   del   Paese  e  cio'  per  un  periodo  di  tempo  da
determinarsi caso per caso.
  Nel caso di inadempienza all'eventuale impegno di cui al precedente
comma,   il   Ministero   dei   trasporti,  potra',  a  suo  giudizio
insindacabile,  sospendere  il titolare dall'esercizio della gestione
per un periodo di tempo da uno a sei mesi, provvedendo alla nomina di
un  commissario  il  quale  curera'  la  continuazione della gestione
stessa.