Art. 2. Ciascun Centro di automezzi viene venduto nella sua intierezza. Gli acquirenti delle predette aziende devono impegnarsi, ove il Ministero dei trasporti e quello del tesoro al momento della vendita lo ritengano necessario, a gestire le aziende acquistate continuando l'esercizio dei trasporti essenziali alle necessita' alimentari e di ricostruzione del Paese e cio' per un periodo di tempo da determinarsi caso per caso. Nel caso di inadempienza all'eventuale impegno di cui al precedente comma, il Ministero dei trasporti, potra', a suo giudizio insindacabile, sospendere il titolare dall'esercizio della gestione per un periodo di tempo da uno a sei mesi, provvedendo alla nomina di un commissario il quale curera' la continuazione della gestione stessa.