Art. 3.

  Nel  periodo  di tempo di cui all'art. 2, secondo comma, e' vietata
ogni  cessione,  a  titolo  oneroso o gratuito, degli autoveicoli dei
Centri senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.
  I  trasferimenti effettuati senza la prescritta autorizzazione sono
nulli di pieno diritto.