Art. 7.

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
  Nei  territori  non ancora restituiti all'Amministrazione italiana,
il presente decreto entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita
con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data
di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 2 giugno 1946

                               UMBERTO

                                               DE GASPERI - CORBINO -
                                                             LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 266. - FRASCA