Art. 7.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana,
il presente decreto entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita
con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data
di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO -
LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 266. - FRASCA