Art. 3.

  Qualora  le  organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo
non  provvedano  a  trasmettere le designazioni di propria competenza
entro  il  termine  che  sara'  ad essa stabilito dal Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale, questi ha facolta' di provvedervi
direttamente in loro sostituzione.