Art. 13. L'indennita' giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia e' pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite. L'indennita' non puo' superare l'importo di L. 200 giornaliere. Per la concessione dell'indennita' giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, la norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.