Art. 13. 
 
  L'indennita'  giornaliera  che  compete  all'iscritto  in  caso  di
malattia e'  pari  al  50%  della  media  delle  ultime  cento  paghe
giornaliere percepite. 
  L'indennita' non puo' superare l'importo di L. 200 giornaliere. 
  Per la concessione dell'indennita' giornaliera e delle  prestazioni
curative,  valgono,  fino  a  che  non  saranno  emanate   le   nuove
disposizioni  previste  dall'art.  19,  la  norme  stabilite  con  il
contratto  collettivo  28  agosto  1934,  pubblicato  sul  bollettino
ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e  per  estratto
nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.