Art. 14.

  Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti
almeno  sessanta  contributi  giornalieri dal primo gennaio dell'anno
precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:
    a)   prestazioni  medico-chirurgiche  generiche  ambulatoriali  e
domiciliari;
    b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;
    c) assistenza in caso di parto;
    d)  ricovero  in ospedali convenzionati per un periodo massimo di
trenta  giorni  continuativi.  Il  ricovero  non  e'  concesso per le
malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.
  Le  prestazioni  concesse  negli  ambulatori  dell'Ente e in quelli
convenzionati  comprendono  anche  la somministrazione dei medicinali
necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.
  Agli   effetti   del   diritto  alle  suindicate  prestazioni  sono
considerati familiari degli iscritti:
    a)  il  coniuge, purche' non eserciti attivita' retribuita, se si
tratta  della  moglie,  o sia inabile permanentemente al lavoro se si
tratta del marito;
    b)  i  figli  legittimi  naturali  ed  adottivi  fino all'eta' di
quindici  anni  ed  oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino
all'eta' di 18 anni se frequentanti scuole diurne;
    c)  i  genitori  quando  abbiano  superato il 60° anno di eta' il
padre  ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente
al lavoro;
    d)  i  fratelli e le sorelle fino all'eta' di 15 anni ed oltre se
invalidi  permanentemente  al  lavoro,  fino  all'eta'  di 18 anni se
frequentanti scuole diurne.
  In  ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con
l'iscritto e a totale suo carico.
  Le  prestazioni  di  cui  al presente articolo sono concesse con le
stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti
per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello
stesso articolo.