Art. 15. Le prestazioni per la invalidita', vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall'art. 19. Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente e' tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalita' e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.