Art. 15.

  Le  prestazioni  per  la  invalidita', vecchiaia e per i superstiti
saranno stabiliti dalle norme previste dall'art. 19.
  Qualora  prima  della  emanazione  di  dette norme per taluno degli
iscritti  dovessero  verificarsi  le condizioni che darebbero luogo a
liquidazione  di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente e' tenuto a
corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e
con  le  modalita'  e  i  requisiti previsti dalle norme che regolano
l'assicurazione medesima.