Art. 17. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.