Art. 17.

  L'ordinamento  ed  il  funzionamento  dell'Ente  sono stabiliti, ai
sensi  dell'art.  1,  n.  3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con
decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la
grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.