Art. 2.

  L'Ente provvede nei limiti e con le modalita' previste dal presente
decreto:
    a)  all'assistenza  in caso di malattia a favore degli iscritti e
dei loro familiari;
    b)  alla  concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di
invalidita' e per i superstiti.
  L'iscrizione    all'Ente   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,
l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio
1943,   n.   138,   e  successive  modificazioni,  e  l'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui
al   regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,  e  successive
modificazioni.