Art. 2. L'Ente provvede nei limiti e con le modalita' previste dal presente decreto: a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari; b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidita' e per i superstiti. L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.