Art. 3. 
 
  Sono obbligatoriamente iscritti  all'Ente  tutti  gli  appartenenti
alle seguenti categorie: 
    1) artisti lirici; 
    2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni; 
    3)  attori  e  generici  cinematografici,  attori  di  doppiaggio
cinematografico; 
    4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 
    5) direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri; 
    6) direttori di scena e di doppiaggio; 
    7) direttori d'orchestre e sostituti; 
    8) concertisti e professori d'orchestra; 
    9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti; 
    10) amministratori di formazioni artistiche; 
    11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 
    12) operatori  di  ripresa  cinematografica,  aiuto  operatori  e
maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio audizioni Italia; 
    13) arredatori, architetti, scenografi,  figurinisti  teatrali  e
cinematografici; 
    14) truccatori e parrucchieri; 
    15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e
tappezzieri; 
    16) sarti; 
    17) pittori, stuccatori e formatori; 
    18) artieri ippici; 
    19) operatori di cabine, di sale cinematografiche. 
  Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della  iscrizione  all'Ente
potra'  essere  esteso  ad  altre  categorie  di   lavoratori   dello
spettacolo non contemplate dal precedente comma. 
  Il   Consiglio   di   amministrazione   puo'   dichiarare   esclusi
dall'obbligo     da     l'iscrizione     all'Ente,      limitatamente
all'assicurazione  di  malattia,  gli  appartenenti  alle   categorie
suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente
attivita', alla iscrizione presso altro Ente.