Art. 5.

  I  contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai
sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile
1946, n. 142.
  Nei  confronti  tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie
di  cui  ai  numeri  dall'1  al  14  incluso dell'articolo 3, i quali
percepiscano  una  retribuzione  giornaliera  superiore a L. 3200, le
imprese  potranno  esercitare  rivalsa  per  la  meta' dei contributi
dovuti.  L'ammontare della rivalsa e' in ogni caso limitato fino alla
concorrenza  dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede
le L. 3200.