Art. 5. I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142. Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell'articolo 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a L. 3200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta' dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa e' in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le L. 3200.