Art. 6. Il versamento dei contributi e' effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa: 1) e' tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto; 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1); 3) e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni iscritto per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa puo' presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sara' determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dai precedente n. 3).