Art. 6. 
 
  Il versamento dei contributi e'  effettuato  dall'impresa  entro  i
termini  che  saranno  stabiliti  dal  Consiglio  di  amministrazione
dell'Ente. 
  Nel caso in cui non siasi provveduto al  pagamento  dei  contributi
nei termini stabiliti o i contributi siano stati  versati  in  misura
inferiore a quella dovuta, l'impresa: 
    1) e' tenuta  al  pagamento  dei  contributi  o  delle  parti  di
contributo non versate, tanto per la quota a  proprio  carico  quanto
per quella eventualmente a carico dell'iscritto; 
    2) deve versare una somma aggiuntiva uguale  a  quella  dovuta  a
norma del precedente n. 1); 
    3) e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per  ogni  iscritto
per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto  o  in  parte,  il
versamento dei contributi. 
  Entro i trenta giorni dalla richiesta  dell'Ente  o,  nei  casi  di
elevata contravvenzione, prima  dell'apertura  del  dibattimento  del
giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del  decreto  penale,
l'impresa puo' presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda  di
composizione amministrativa della vertenza. 
  Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma  aggiuntiva  di
cui al precedente n. 2) sono  dovuti  gli  interessi  di  mora  nella
misura stabilita per l'interesse legale maggiorato  di  due  punti  e
sara' determinata dalla Giunta esecutiva la  somma  dell'ammenda  non
oltre la misura minima stabilita dai precedente n. 3).