Art. 7.

  Il  contributo  per  l'assicurazione  di  malattia  e' dovuto nella
misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4.
  L'importo   massimo   della  retribuzione  giornaliera  su  cui  e'
calcolato il contributo e' stabilito in L. 800.
  La   misura   del  contributo  predetto  puo'  essere  variata  con
provvedimento  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, quando la variazione sia
imposta  dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze
di carattere straordinario.