Art. 8.

  Per   la   concessione  delle  prestazioni  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  sono  dovuti  i contributi nella stessa
misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidita' vecchiaia e
superstiti   dal   regio   decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
convertito,  con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, nonche' di quelli stabiliti per gli assegni
integrativi   delle   pensioni   ai  sensi  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  1°  marzo  1945  n.  177,  conguagliati in una unica
percentuale  la cui misura sara' determinata ed eventualmente variata
con  decreto  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro, sentito il Consiglio di
amministrazione dell'Ente.
  I   contributi   di  cui  al  precedente  comma  saranno  dall'Ente
accantonati   fino  a  che  non  saranno  emanate  ed  entreranno  in
applicazione   le   disposizioni   previste   dall'art.   19  per  la
determinazione delle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.