Art. 9. L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi. L'impresa e', inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L'importo complessivo dell'ammenda non puo' superare le L. 10.000.