Art. 9.

  L'impresa  ha  l'obbligo  di denunziare all'Ente le persone da essa
occupate,  indicando  la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte
le  altre  notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e
per l'accertamento dei contributi.
  L'impresa   e',  inoltre,  obbligata  a  notificare  all'Ente  ogni
variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
  Le  denunzie  di  cui  ai  precedenti commi devono essere trasmesse
all'Ente  non  oltre  cinque giorni dalla conclusione dei contratti o
dal verificarsi delle variazioni.
  In  caso  di  inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa e'
punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per
la  quale  la  denuncia  sia stata omessa, ritardata o non effettuata
esattamente.
 L'importo complessivo dell'ammenda non puo' superare le L. 10.000.