IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonche' la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale. La facolta' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato dei lavoratore assistito. Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria e regolato dalle norme dei Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.