IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'esercizio  dell'assistenza  e  tutela  dei  lavoratori e dei loro
aventi  causa  per  il  conseguimento  in  sede  amministrativa delle
prestazioni   di  qualsiasi  genere  previste  da  leggi,  statuti  e
contratti  regolanti  la  previdenza  e  la  quiescenza,  nonche'  la
rappresentanza  dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di
dette  prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti
di patronato e di assistenza sociale.
  La  facolta' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di
conciliare  o  transigere  deve  risultare  da  esplicito mandato dei
lavoratore assistito.
  Il  patrocinio  dei lavoratori in sede giudiziaria e regolato dalle
norme  dei  Codice  di  procedura civile e da quelle sulla disciplina
delle professioni di avvocato e procuratore.
  E'  fatto  divieto  ad agenzie private ed a singoli procaccianti di
esplicare   qualsiasi   opera   di  mediazione  per  l'assistenza  ai
lavoratori  e  loro  aventi  causa.  I contravventori sono puniti con
l'ammenda  fino  a L. 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino
ad un mese.