Art. 2.

  Gli  Istituti  di  patronato e di assistenza sociale possono essere
costituiti   e   gestiti   soltanto   da  associazioni  nazionali  di
lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalita' assistenziali
e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.
  La  costituzione  di  Istituti di patronato e di assistenza sociale
deve  essere  approvata  con  decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
  La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto
costitutivo  e  da  tre  esemplari  dello  statuto  e deve, altresi',
specificare  la  natura,  i compiti e l'ordinamento dell'associazione
promotrice  e  i  mezzi  inizialmente  destinati per il funzionamento
delle  successive  modificazioni  all'atto costitutivo e allo statuto
divengono  esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.