Art. 3. Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati: 1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione; 2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro gia' esistente; 3) la sede legale e la competenza territoriale; 4) l'ordinamento dei servizi assistenziali; 5) gli organi amministrativi; 6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori. Nello statuto deve altresi' essere espressamente stabilito che l'attivita' assistenziale dell'Istituto e' svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.