Art. 4.

  Al  finanziamento  degli  Istituti  di  patronato  e  di assistenza
sociale,  regolarmente  costituiti  a  norma del presente decreto, si
provvede  con  il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito
dei   contributi  incassati,  a  termine  di  legge  o  di  contratto
collettivo,   dagli   istituti  che  gestiscono  le  varie  forme  di
previdenza sociale.
  L'aliquota  prevista  nel comma precedente e' determinata ogni anno
con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto  col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50
per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.
  I  fondi  raccolti  con il prelevamento della predetta aliquota non
possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma
del presente articolo.