Art. 4. Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale. L'aliquota prevista nel comma precedente e' determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza. I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.